Art. 6.
(Visite andrologiche e ginecologiche).

      1. Al raggiungimento della maggiore età, allo scopo di promuovere il diritto alla salute degli alunni, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, garantiscono la possibilità di essere sottoposti a una visita andrologica o ginecologica.
      2. Alle visite mediche possono chiedere di essere sottoposti anche gli alunni non ancora maggiorenni, dietro presentazione di un consenso scritto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà sul minore.
      3. Le visite mediche sono programmate dall'azienda sanitaria locale competente e sono tenute presso le strutture della medesima azienda o presso strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. A tale fine, le scuole e le aziende sanitarie locali garantiscono il necessario coordinamento.
      4. Gli esiti della visita medica non possono essere comunicati agli operatori scolastici.

 

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